Art. 5.
(Organizzazione e funzionamento del Comitato parlamentare).

      1. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato parlamentare sono disciplinati da un regolamento interno, approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso a maggioranza dei componenti.
      2. La prima seduta del Comitato parlamentare è convocata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro dieci giorni dalla nomina dei componenti.
      3. Entro il medesimo termine previsto al comma 2, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano, d'intesa tra loro, il presidente del Comitato parlamentare, scelto tra i rappresentanti dell'opposizione. Fino al momento dell'approvazione del regolamento interno si applica il Regolamento della Camera di appartenenza del Presidente del Comitato.
      4. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme di regolamento.
      5. Il Comitato parlamentare può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      6. Il Comitato parlamentare può avvalersi, anche in deroga a divieti di legge o di regolamento, dell'apporto di magistrati, che per l'espletamento dell'incarico sono posti fuori dal ruolo organico della magistratura secondo le ordinarie procedure e con il loro consenso. In tale caso non si

 

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applicano i limiti di cui all'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
      7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.